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C. 22/11/2002 n. 1489

-le agevolazioni per gli investimenti relativi all'attività di agriturismo sono concesse secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al punto

6.1 e riportate nell'Allegato n. 3 punto 1), previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria e secondo l'articolazione nelle medesime aree svantaggiate, ovvero, qualora le agevolazioni siano richieste secondo la regola "de minimis", secondo le misure percentuali riportate nell'Allegato n. 3 punto 2);

-le domande relative a programmi di investimento destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività di agriturismo, ovvero nei quali l'attività di agriturismo sia prevalente secondo i criteri indicati al punto 2.3 della presente Circolare, sono inserite nella graduatoria relativa al macrosettore "commercio, turismo e servizi". È inoltre opportuno precisare che l'appartenenza alla sottosezione DA della classificazione ISTAT è condizione necessaria ma non sufficiente affinchè un'attività manifatturiera sia considerata tra quelle rientranti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, intendendosi come tali le attività volte alla produzione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I al Trattato CE.. In tal senso alcune attività, ancorchè comprese nella sezione DA, non sono inquadrabili nella trasformazione di prodotti agricoli quando il prodotto finale della trasformazione non è a sua volta compreso nell'elenco dell'allegato I al Trattato CE (a mero titolo esemplificativo si posso- Parte II: Agevolazioni per i programmi regionali per i corsi di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza e contributi alle Regioni. 17 - Premesse generali

17.1 Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, una quota delle risorse finanziarie è destinata alla concessione di agevolazioni per la promozione delle iniziative previste dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 12 della Legge n. 215/92. Tali agevolazioni consistono in un contributo da concedere alle Regioni e alle Province autonome che presentano i programmi previsti dall'articolo 21 del Regolamento, diretti a

a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne

b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile

c) attuare iniziative di informazione e supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne. I programmi regionali rappresentano il quadro di riferimento genera le al quale si riconducono le seguenti iniziative

a) le iniziative a favore di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, let tera b) della Legge (di seguito denominati soggetti terzi) che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale

b) le iniziative regionali, di cui all'articolo 12 della Legge n. 215/92, che prevedano la diffusione di informazione mirate, nonchè, la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività imprenditoriali. Tutti i servizi previsti nei programmi regionali devono prevedere come destinatari finali almeno il 70% di donne. I soggetti terzi, di cui alla precedente lettera a), potranno accedere ai benefici previsti dalla Legge presentando apposita domanda direttamente alle Regioni e alle Province autonome competenti nell'ambito degli obiettivi e dei criteri da queste fissati nei propri programmi. Per l'attuazione delle iniziative regionali di cui alla precedente lettera

b), le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Legge n.215/92, possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che presentino caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale. 18 - Contenuti dei programmi regionali

18.1 L'articolo 22 del Regolamento indica i contenuti dei programmi che le Regioni e le Province autonome predispongono in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, ovvero:

1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

2) la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa;

3) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preve da agevolazioni a favore di soggetti terzi;

4) le eventuali priorità per l'accesso alle agevolazioni;

5) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'a gevolazione;

6) le modalità di realizzazione degli interventi;

7) l'indicazione delle spese ammissibili;

8) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissi bile;

9) i tempi previsti per l'attuazione del programma;

10) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di intervento, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma;

11) il regime delle revoche;

12) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica.

18.2 In relazione a tali contenuti è opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di consentire una formulazione omogenea dei programmi, fermo restando che gli stessi devono comunque essere ispirati ad un'esigenza generale di coerenza ed equilibrio di tutti gli interventi proposti. favore dell'imprenditorialità femminile

c) attuazione di iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne. Nell'ambito degli obiettivi generali fissati, il programma indica, infine, gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere attraverso i singoli interventi che lo compongono.

B) Descrizione degli interventi proposti Il programma descrive gli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi specifici fissati. In relazione a tali obiettivi, viene indicata l'articolazione degli interventi, distinguendo tra iniziative regionali e iniziative a favore dei soggetti terzi. Il programma descrive, inoltre, le modalità operative prescelte per l'attuazione di ciascun intervento previsto. Si ribadisce che gli interventi previsti devono avere come destinatari finali dei servizi almeno il 70% di donne.

C) Identificazione dei soggetti beneficiari Il contributo sui programmi regionali è concesso alle Regioni e alle Province autonome come previsto dall'articolo 21 del Regolamento. Tuttavia, si rammenta che, nell'ambito dei predetti programmi, le iniziative a favore dei soggetti terzi devono essere destinate alla concessione di contributi alle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n.215/92, ovvero le imprese, i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionale.

D) Definizione delle eventuali priorità di accesso In relazione alle iniziative a favore di soggetti terzi, sono indicate le eventuali priorità di accesso alle agevolazioni, che potranno essere definite, anche attraverso la previsione di eventuali riserve di fondi, con riferimento alle tipologie dei programmi, alle modalità di realizzazione degli stessi, al settore merceologico di riferimento, a particolari categorie di beneficiari o ad altri elementi ritenuti opportuni dalle Regioni e Province autonome. Sono, inoltre, indicate le eventuali limitazioni o cause di esclusione in ragione della specificità degli interventi.

E) Indicazione della misura delle agevolazioni a favore dei soggetti terzi Per le iniziative a favore dei soggetti terzi, sono indicate le intensità di aiuto concedibile, nel limite massimo previsto del 50% della spesa sostenuta; qualora detti soggetti terzi siano imprese, l'agevolazione deve essere concessa nei limiti della regola "de minimis". Vanno evidenziate, inoltre, eventuali limitazioni all'ammontare di aiuto concedibile per ciascun soggetto beneficiario ed eventuali vincoli di cumulabilità.

F) Modalità di realizzazione degli interventi Per ciascun intervento il programma descrive le modalità di gestione e di attuazione, mettendo in evidenza, con riferimento alle iniziative regionali previste, eventuali altri soggetti che intervengono nel procedimento. Inoltre, in relazione ai singoli interventi sono indicate le modalità che saranno utilizzate al fine della promozione e pubblicità degli interventi stessi.

G) Spese ammissibili Il programma indica le tipologie di spese ammissibili, sulla base delle indicazioni contenute nel punto 2 della presente Circolare. Il programma può determinare dei limiti massimi di ammissibilità per alcune tipologie di spesa, espressi in valore assoluto oppure in misura percentuale rispetto ad altre voci di spesa, nonchè eventuali limiti minimo e massimo di investimento ammissibile.

H) Tempi previsti di attuazione Sono indicati i tempi di realizzazione del programma regionale (evidenziando la tempistica per ciascun intervento), nel limite massimo di diciotto mesi dalla data di approvazione del programma stesso.

I) Aspetti finanziari con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per intervento, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programmaÈ illustrato il piano di copertura finanziaria relativo all'intero periodo di realizzazione del programma, in considerazione del fatto che la Legge può finanziare i programmi regionali in misura non superiore al 50% della spesa complessivamente prevista. Tale piano finanziario indicherà, quindi, la quota di cofinanziamento regionale e/o delle altre fonti di finanziamento, quali fondi comunitari o fondi di altri soggetti pubblici, ed il riferimento agli strumenti normativi che assicurano tale copertura.

L) Programma regionale - Piano di copertura finanziaria Programma complessivo 2001 2002 Totale % Contributo Stato Contributo Regione / Prov. auton. Altri contributi pubblici Iniziative regionali Contributi pubblici Totale Stato Regione Altri / Prov. auton. Intervento n.1 Intervento n. 2 Intervento... Totale Interventi a favore dei soggetti di cui Contributi pubblici all'art. 2, c. 1, lett. b) della Legge Totale Stato Regione Altri / Prov. auton. Intervento n.1 Intervento n. 2 Intervento... Totale

M) Regime delle revoche Il programma indica il regime delle revoche delle agevolazioni concesse con gli interventi proposti, indicando gli elementi che verranno presi in considerazione per determinare le condizioni necessarie per la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

N) Risultati attesi Saranno indicati i risultati attesi dall'attuazione degli interventi proposti, in termini di benefici economici e sociali ottenibili. L'indicazione dei risultati attesi è espressa prevalentemente in termini quantitativi. In particolare, va evidenziata la ricaduta degli interventi sul territorio, anche in termini di soggetti formati e imprenditrici assistite. Il programma descrive, inoltre, il sistema di monitoraggio delle iniziative, specificando strumenti e criteri per verificare lo stato di attuazione delle stesse, anche da un punto di vista finanziario, ed il conseguimento degli obiettivi fissati. 19 - Spese ammissibili

19.1 Le spese ammissibili sono quelle strettamente pertinenti alle iniziative previste dal programma regionale e sostenute successivamente alla sua presentazione. In relazione alle iniziative a favore di soggetti terzi, tali spese sono definite dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi programmi e la data di decorrenza è quella di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti richiedenti.

19.2 Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonchè da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

19.3 I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione. L'acquisto di beni ammortizzabili è ammesso solo in relazione alla quota di ammortamento degli stessi di competenza del periodo di realizzazione delle iniziative agevolate delle Regioni e dei soggetti terzi. 20 - Presentazione e approvazione dei programmi regionali

 

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